La variazione della sola denominazione o della ragione sociale, non determinano la nascita di un nuovo soggetto giuridico e pertanto, ex art 94 bis del Codice della Strada, si provvede al solo aggiornamento degli archivi motorizzazione con l’emissione di una etichetta per ognuno dei veicoli in possesso della società. In caso di carta di circolazione dove non c’è più spazio per incollarla o nel caso di più variazioni (denominazione e ragione), può doversi procedere all’emissione di un duplicato della carta di circolazione stessa.

Nel caso di variazione della partita iva allora si tratta di una pratica di voltura, in cui andranno aggiornati sia gli archivi Pra che quelli della Motorizzazione.

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