E’ possibile provvedere alla radiazione di un veicolo prima del suo arrivo all’estero o dopo di esso, indipendentemente che il Paese di destinazione sia UE o Extra UE.
E' possibile radiare un veicolo con ipoteche o fermi amministrativi, solo a fronte di documentazione comprovante la loro effettiva cancellazione, ma senza aver già provveduto alla duplicazione del documento di circolazione a seguito della cancellazione.
In questo caso occorre venire in Agenzia con:
- Targhe/targa in originale
- Certificato di proprietà e Carta di Circolazione in ORGINALE o relative denunce di smarrimento.
- Istanza firmata in originale dall’Intestatario
- Copia dei documenti dell’intestatario/intestatari
Si può procedere solo a fronte di revisione in corso di validità o collaudo art 78.
Verrà da noi rilasciato un nuovo Documento Unico che con annotazione di radiazione di esportazione. Come data di esportazione per cessazione degli oneri relativi alla proprietà (Tassa Automobilistica) fa fede la data di lavorazione della pratica da parte Nostra (Data riportata alla lettera I del DU).
In questo caso occorre necessariamente che il veicolo sia stato reimmatricolato nel Paese di destinazione. A fronte dell’emissione della carta di circolazione estera si procede alla radiazione agli uffici pubblici.
In questo caso si ritira:
- Copia della carta di circolazione Estera a seguito di reimmatricolazione
- Documentazione Estera relativa alla distruzione delle Targhe e del Certificato di Proprietà. FAC-SIMILE DOCUMENTO ESTERO TRADOTTO DEI DOCUMENTI ITALIANI RITIRATI
In caso contrario dobbiamo ritirare gli originali.
- Istanza firmata in originale dall’Intestatario
- Copia dei documenti dell’intestatario/intestatari
Solo in questo caso è pertanto possibile radiare anche se la revisione è scaduta e si è definito come data di interruzione della tassa di proprietà quella di radiazione.
Va però precisato che in questo caso sono previste le sanzioni pecuniarie come previsto ex art 103 comma 5 del Cds (Dl 98/17 scheda 16 revisione del 3/11/2020).