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Radiazione per esportazione
Cosa e come fare se mando o conduco il mio veicolo all’Estero
Radiazione per esportazione
È possibile provvedere alla radiazione di un’auto o di un qualunque bene mobile registrato diretto verso Paesi Ue o Extra Ue in due modi:
- prima del suo arrivo all’estero oppure
- dopo che lo stesso sia stato già immatricolato all’Estero
Tuttavia, ai fini di poter procedere con la prima delle due richieste, è fatto obbligo che il veicolo abbia la revisione in corso di validità. Inoltre, è possibile radiare un veicolo con ipoteche o fermi amministrativi, solo a fronte di documentazione comprovante la loro effettiva cancellazione, ma senza aver già provveduto alla duplicazione del documento di circolazione a seguito della cancellazione.
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Per i beni mobili non registrati i rimorchi di massa inferiore alle 3,5 t, macchine agricole, le macchine operatrici e i ciclomotori è prevista l’emissione di un’etichetta di avvenuta cessazione. Per le macchine agricole sono in deroga all’obbligo della revisione in attesa della disposizione attuativa del Ministero dei Trasporti; pertanto, non dovranno averla attiva per la radiazione non potendole effettuare.
Per i rimorchi che erano già iscritti al PRA, la motorizzazione provvede a trasmettere al PRA, in via telematica, la notizia dell’avvenuta cessazione.
L’obbligo della revisione decade in tutti i casi in cui il veicolo sia stato rottamato all’estero, allegando la documentazione comprovante l’avvenuta demolizione estera.
Orari agenzia
Documentazione necessaria nel caso di radiazione auto/moto PRIMA che il veicolo abbia raggiunto l’estero
Documenti necessari
- Targhe/targa (se moto) in originale;
- Certificato di proprietà e Carta di Circolazione in ORGINALE o relative denunce di smarrimento;
- Istanza firmata in originale dall’Intestatario;
- Copia dei documenti dell’intestatario/intestatari;
Documentazione necessaria nel caso di radiazione auto/moto DOPO che il veicolo abbia raggiunto l’estero
Documenti necessari
- Copia della carta di circolazione Estera a seguito di reimmatricolazione;
- Documentazione Estera relativa alla distruzione delle Targhe e del Certificato di Proprietà altrimenti dobbiamo ritirare entrambi in originale;
- Istanza firmata in originale dall’Intestatario;
- Copia dei documenti dell’intestatario/intestatari;
Nel caso in cui le Autorità estere abbiano provveduto al ritiro di tutti o parte dei documenti di circolazione italiani (Carta di circolazione, Targa e/o Certificato di Proprietà cartaceo) questi dovranno rilasciato una dichiarazione FAC-SIMILE DOCUMENTO che ai fini della presentazione alle Autorità italiane dovrà essere tradotta e asseverata da un traduttore ufficiale registrato all’Albo o dal consolato. In alternativa autodichiarazione ex art 445/2000 redatta dall’intestatario italiano che le Autorità Estere hanno provveduto al ritiro del Cdp cartaceo Originale.
Solo in questo caso è pertanto possibile radiare anche se la revisione è scaduta e si è definito come data di interruzione della tassa di proprietà quella di radiazione italiana.
FAQ
Domande frequenti radiazione per esportazione
Se un soggetto estero vuole acquistare il mio veicolo, come faccio a lasciarglielo?
Un soggetto non residente in Italia non può volturarsi un veicolo né immatricolarlo a nome proprio. In tutti questi casi si procede con una radiazione per esportazione da parte del soggetto italiano, ultimo intestatario agli uffici di Motorizzazione e PRA.
La radiazione per esportazione può essere effettuata, prima o dopo che il veicolo raggiunga il Paese estero di destinazione finale. Nel momento in cui si effettua la formalità di radiazione il proprietario italiano consegna la/le targhe e il veicolo non può più circolare e in tale data decadono l’onere della tassa auto e la responsabilità del veicolo.
Se chi lo acquista vuole portarsi via il veicolo guidandolo fino al Paese di destinazione. Io cosa devo fare poi?
La radiazione per esportazione può avvenire a seguito di re-immatricolazione Estera, ma comporta la fiducia in capo al soggetto estero che porta via il veicolo. Il proprietario italiano infatti dovrà ricevere copia dei documenti esteri di definitiva immatricolazione e l’eventuale riconsegna degli originali italiani non trattenuti dalle Autorità Estere, ai fini di effettuare la formalità di demolizione per esportazione ed interrompere così il suo obbligo di pagamento della tassa automobilistica.
È possibile procedere alla radiazione del veicolo e poi avere una targa provvisoria?
Se si vuole esportare un veicolo, ma si ha la necessità che quest’ultimo circoli, è possibile richiedere il rilascio di una targa di cartone provvisoria, rilasciata unitamente al suo foglio di via (comunemente chiamata targa A6) esclusivamente dalle Motorizzazioni Civili che autorizza chi conduce il veicolo a circolare fino al SOLO confine di Stato, percorrendo il percorso stabilito al momento della richiesta della targa suddetta. Si fa presente che questa targa NON autorizza la circolazione oltre i confini di Stato.
Quando cessa l’obbligo della tassa auto in caso di radiazione per esportazione?
Nel caso di demolizione per esportazione PRIMA dell’immatricolazione estera, ai fini dell’interruzione della tassa auto fa fede la data di lavorazione della richiesta; pertanto, ai fini di evitare il pagamento della tassa auto occorre radiare entro l’ultimo giorno utile del mese di pagamento. Esempio un bollo che scade a gennaio avrà come ultimo giorno di pagamento utile l’ultimo giorno lavorativo di febbraio.
Nel caso in cui il veicolo venga radiato all’estero fa invece fede la data di immatricolazione estera, come data di cessazione dell’onere di pagamento del bollo. Questo significa che può anche essere retroattivo, ma solo in questo caso.
Nei casi di radiazione per esportazione le mensilità del bollo non godute, non potranno essere rimborsate da Regione Piemonte a differenza delle richieste di demolizione per cessazione (veicolo rottamato).
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