La patente ha una durata differente a seconda dell’età. Si consulti la tabella e come poterla rinnovare (link rinnova patente) e verifica la faq #2 per sapere entro quanto tempo provvedere al rinnovo dopo la data di scadenza.
Il carrello appendice non è un veicolo a sè, ma come prosecuzione del veicolo che lo traina. Il carrello appendice si differenzia dai rimorchi perchè la sua presenza o meno deve essere registrata nelle righe descrittive (III quadrante) della carta di circolazione del veicolo che lo traina.
Per effettuare una voltura occorre fare un vero e proprio collaudo di abbinamento tra l’autovettura trainante e il carrello appendice in questione.
Roulotte, Tats sono tutti rimorchi leggeri, per la voltura consulta la pagina dedicata
La patente cessa di essere valida alla mezzanotte del giorno di scadenza. Nelle nuove patenti la scadenza del documento coincide con il giorno e mese del compleanno, così aiuta a ricordare. Se la patente rimane “scaduta” per un periodo inferiore ai 5 anni questa può essere rinnovata normalmente, altrimenti si tratta di lunga inattività.
In questi casi la Motorizzazione richiede la prova di guida da realizzarsi presso un’autoscuola.
Se l’intestatario non può essere presente è possibile comunque procedere alla voltura a patto che lasci copia dei propri documenti ad un delegato, con le autocertifiche compilate e firmate in originale a chi fa le sue veci.
No, il venditore deve essere fisicamente presente. Se è impossibilitato a muoversi occorre che sia raccolta la firma autografa dal messo comunale presso il proprio domicilio, a meno che tale soggetto non abbia delegato un soggetto ALTRO, mediante procura notarile, generale o speciale
Se chi acquista un veicolo è un soggetto giuridico occorre ci venga fornita:
– la visura camerale della società recente
– copia del documento d’identità di un legale rappresentante (non necessariamente di colui che ha i poteri di straordinaria amministrazione ) (faq #6)
– la autocertifica necessaria per l’acquisto di quel veicolo, compilata e firmata con firma autografa.
Nel caso in cui chi venda sia una società, il Codice Civile annovera la vendita di un bene mobile registrato tra gli atti di straordinaria amministrazione a meno che l’attività svolta delle stessa società (leggasi codice ateco) non sia quella di compravendita autoveicoli faq #13.
Occorre quindi sia presente il legale rappresentante/i legali rappresentanti munti di poteri di straordinaria amministrazione dovranno essere tutti presenti nello stesso momento per la firma della vendita per la società che rappresentano. Nel caso in cui sia il consiglio di amministrazione della società ad avere i poteri di straordinaria amministrazione ove possa fornire la propria delega, il delegato dovrà presentarsi con la stessa. Nel caso questa non sia possibile il consiglio dovrà essere presente nella sua interezza, indipendentemente dall’importo della vendita.
Nel caso in cui non si possa essere presenti fisicamente, consultare anche faq #4)
Sì. Secondo art. 180 e 184 del Codice Civile e successive sentenze della Corte di Cassazione, si precisa che la vendita di un bene acquisto durante la sussistenza della regime di comunione di beni prevede l’accordo alla vendita anche dell’altro, pena l’annullamento dell’atto entro un anno dalla data di stipula.
Per l’acquisto dello stesso invece può firmare anche uno solo poiché l’altro coniuge può beneficiare dello stesso, mentre la vendita comporterebbe una mancanza, pertanto è necessario l’accordo.
E’ necessario che tutti i soggetti intestatari (su carta di circolazione e/o su certificato di proprietà) provvedano alla firma autenticata della loro quota del veicolo. E’ ininfluente chi abbia effettivamente pagato quel veicolo o chi ne abbia effettivo utilizzo.
La firma si ritiene autentica SOLO nel caso in cui venga posta davanti al Pubblico Ufficiale. Noi, come Agenzia autorizzati ex lege 264/1991, possiamo operare come soggetti autenticatori MA solo all’interno del Ns Ufficio. Per firme presso i domicili, occorre richiedere che essa venga raccolta dal messo comunale. In caso di firma disgiunta, ovvero di due soggetti intestatari o i membri del consiglio firmino disgiuntamente la vendita in luogo e data diversa, fa fede la data e l’ora dell’ULTIMA firma apposta.
Nel caso in cui l’intestatario di un veicolo sia deceduto, occorre procedere con la voltura di successione a favore di tutti gli eredi legittimi a meno che il de cuius non abbia eletto un erede testamentario.
Anche nel caso di comunione di beni o co-intestatario, la quota del veicolo intestata al deceduto passa in equa parte a tutti gli eredi legittimi, a meno che non si rinunci all’intera eredità con atto notarile. Nel caso in cui per fini assicurativi o per altri motivi personali si scelga di intestare il veicolo ad uno solo degli eredi o ad un soggetto “altro” alla famiglia si devono effettuare due volture.
In questi casi raccogliamo:
- copia di tutti i documenti degli eredi,
- copia dei documenti dell’intestatario finale (in entrambi i casi gli originali dovranno essere presentati al momento della firma dell’atto)
- copia del certificato di morte
- copia del certificato di atto notorio del Comune in cui sono elencati gli eredi.
Ed entro due giorni lavorativi diamo disponibilità per un appuntamento per la firma dell’atto. Alla firma dovranno essere obbligatoriamente presenti tutti gli eredi legittimi, mentre potrà essere rappresentato da un delegato l’intestatario. (vedi faq #3)
I costi delle due formalità variano a seconda della deliberazione della Provincia (ora Città Metropolitana) di Residenza del nuovo intestatario
Al momento della firma dell’atto di vendita decadono le responsabilità patrimoniali (bollo) e le conseguenze penali imputabili del venditore (multe etc.). Oltre alla data dell’atto fa fede anche l’orario di firma dello stesso, nel caso di contestazioni.
Nel caso di successione di veicoli agricoli agli eredi o a terzi, si procede come per le volture degli stessi.
Al momento della voltura effettuiamo una verifica della presenza di eventuali fermi amministrativi del veicolo, che ciascuno può effettuare anche autonomamente nel link in home page dove, se il sistema NON riporta la scritta “sono presenti vincoli o gravami”, si ha la certezza che il veicolo ne è sprovvisto. La verifica invece che non si tratti di un veicolo rubato è possibile al link del Ministero dell’Interno https://www.crimnet.dcpc.interno.gov.it/crimnet/it/veicoli/request.php
La storia delle variazione sul veicolo (ad esempio-immatricolazione, immatricolazione per importazione, classe Euro etc., sono reperibili sulla carta di circolazione stessa nel 3° quadrante), mentre la cronologia delle proprietà dello stesso va richiesta al Pubblico Registro tramite estratto cronologico a pagamento.
La mini voltura o mini passaggio è la possibilità che un soggetto giuridico che effettua commercio di autoveicoli (codice Ateco 45.11.01 e successivi) acquisti un veicolo ai fini della rivendita. Con l’avvento del Dl98 a partire da giugno 2019 per questi veicoli viene rilasciato un libretto NON valido per la circolazione. Pertanto in caso di prova del veicolo su strada andrà utilizzata la targa di prova.
La variazione della sola denominazione o della ragione sociale, non determinano la nascita di un nuovo soggetto giuridico e pertanto, ex art 94 bis del Codice della Strada, si provvede al solo aggiornamento degli archivi motorizzazione con l’emissione di una etichetta per ognuno dei veicoli in possesso della società. In caso di carta di circolazione dove non c’è più spazio per incollarla o nel caso di più variazioni (denominazione e ragione), può doversi procedere all’emissione di un duplicato della carta di circolazione stessa.
Nel caso di variazione della partita iva allora si tratta di una pratica di voltura, in cui andranno aggiornati sia gli archivi Pra che quelli della Motorizzazione.
Contattaci per avere il preventivo e l’elenco dei documenti necessari
La modalità di realizzazione di una passaggio di proprietà sono differenti a seconda del tipo di veicolo. Nella sezione Beni Mobili Registrati trovate le indicazioni per le firme degli atti di vendita, in quella Beni Mobili Non Registrati i riferimenti per provvedere al duplicato delle carte di circolazione
Per prima cosa occorre effettuare denuncia di smarrimento alla Autorità competenti (CC, Polizia Stradale o Municipale), successivamente a fronte della denuncia le Autorità possono emettere un permesso provvisorio per circolare.
Tuttavia non sarà più possibile ricevere il duplicato d’ufficio a casa poiché dal 16/02/2021 è obbligatoria l’emissione di un Documento Unico di Circolazione e Proprietà.
Per il riepilogo dei documenti necessari, si rimanda al seguente link https://www.agenziastatuto.it/emissione-del-documento-unico/
Si ricorda che a partire dal 18/11/2020 è possibile procedere alle formalità di voltura e re-immatricolazione anche in assenza del Certificato di Proprietà, ma con la sola denuncia di smarrimento.
Negli anni il certificato di proprietà è diventato prima Digitale per poi sparire del tutto con l’avvento del Documento Unico di Circolazione e Proprietà. Verifica il tipo di certificato di proprietà nel link in homepage, ricorda che a partire dal 18/11/2020 è possibile procedere alle formalità di voltura e re-immatricolazione anche in assenza del Certificato di Proprietà, ma con la sola denuncia di smarrimento.
Se non si ha necessità nè di vendere nè di demolire il veicolo, allora occorre emettere un Documento Unico. Nella pagina di seguito tutti i dettagli https://www.agenziastatuto.it/emissione-del-documento-unico/
Per eliminare il fermo amministrativo occorre mettersi in contatto con l’Ente creditore e saldare il debito.
A fronte del pagamento viene disposta la cancellazione, mentre a fronte della rateazione dello stesso invece viene predisposta la sospensione e il veicolo può tornare a circolare.
Per effettuare la cancellazione vedasi successiva (faq # 22).
Con la circolare Pubblico Registro Automobilistico a partire dl 05/03/2020 si dispone che i fermi amministrativi registrati a partire dal 01/01/2020 la comunicazione a costo 0 venga richiesta da parte dell’Ente creditore a nome dell’intestatario del veicolo. Per i fermi amministrativi antecedenti a tale data la cancellazione dovrà essere richiesta direttamente al Pra dell’interessato con il pagamento dell’imposta di bollo relativa. Per la sospensione del debito invece è possibile che l’intestatario si rivolga ad un’agenzia di disbrigo pratiche
Per prima cosa occorre cercarla e cercarla. Nel momento in cui la si ritiene persa, occorre sporgere denuncia alle Autorità competenti. Nel caso in cui la si ritrovasse, ma si è già provveduto a denunciarne lo smarrimento andrà distrutto il documento ritrovato e attendere il duplicato della stessa che perverrà via posta raccomandata dall’Ufficio Centrale Operativo di Roma. La richiesta di duplicato viene effettuata dalle Forze dell’Ordine che hanno raccolto la denuncia SOLO nel caso in cui il documento stesso risulti DUPLICABILE. Occorrerà provvedere autonomamente al pagamento degli oneri pagopa, in caso di difficoltà contattateci.
Nel caso di patente NON DUPLICABILE occorre procedere come qui indicato.
Si ricorda che in entrambi i casi (patente duplicabile o meno) le Forze dell’Ordine rilasciano il permesso per circolare.
Se l’intenzione è demolirla, occorre consegnare il veicolo al demolitore che ne rilascia il certificato di presa in carico per poter comunicare agli Uffici (Pra e Motorizzazione) la rottamazione dello stesso. E’ possibile che il demolitore però appoggiandosi ad un’Agenzia, provveda oltre che al ritiro del veicolo anche a quello dei documenti e comunichi tramite la Sua agenzia la rottamazione del veicolo agli Uffici deputati.
Nel caso in cui il veicolo sia intestato ad un intestatario deceduto è possibile che gli eredi ne provvedano alla demolizione a fronte del certificato di morte e dell’autocertificazione di atto notorio richiesta in Comune e provvedano alla demolizione del veicolo a nome del parente defunto SENZA procedere alla voltura. Se invece l’intenzione degli eredi è quella di vendere il veicolo, sono tenuti alla voltura a proprio nome prima di vendere il veicolo a terzi
La Radiazione per esportazione può avvenire a seguito di re-immatricolazione Estera o precedentemente all’invio del veicolo all’estero. Nel primo caso il certificato di proprietà cartaceo è stato trattenuto dalla Motorizzazione Estera si richiedere documento in cui l’autorità estera ne dichiara l’effettiva distruzione e copia del libretto estero.
Nel caso in cui il veicolo venga radiato PRIMA di raggiungere l’Estero ritiriamo noi: targhe originali, Certificato di Proprietà e Carta di Circolazione in Originale, emetteremo un “libretto”, formalmente un Documento Unico, con annotata l’esportazione sia al PRA che alla motorizzazione. Il veicolo sarà autorizzato a circolare fino al SOLO confine con targa di cartone A6 da richiedere in Motorizzazione o dovrà essere trasportato da altro veicolo al Paese di destinazione finale.
Per sapere quanti punti si hanno sulla patente è possibile registrarsi gratuitamente al www.ilportaledellautomobilista.it oppure chiamare il numero 06 45775962 dell’Ufficio Centrale Operativo di Roma al costo di una telefonata urbana. Per una procedura ancora più rapida a costo ridotto consigliamo di chiamare il numero 848.782.782, ma solo da telefono fisso.
A seconda del tipo di voltura cambiano i documenti, consulta la pagina volture e scegli l’immagine del veicolo che intendi acquistare o vendere.
Per verificare con certezza la classe ambientale del veicolo che si possiede ed evitare eventuali sanzioni in caso di limitazioni alla circolazione per blocchi causa smog verificalo gratuitamente al link del ministero dei trasporti
L’ART 117 del codice della strada sancisce che “Ai titolari di patente di guida di categoria B, il primo anno dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria M1, ai fini di cui al precedente periodo si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW”. Per avere la certezza che il veicolo sia adatto è sufficiente inserirne la targa dello stesso al link del Ministero dei trasporti
https://www.ilportaledellautomobilista.it/web/portale-automobilista/neopatentati